giovedì 12 giugno 2014

Inaugurato VECTORNET contro le malattie da vettori



canezanzaraVectorNet è una rete europea per lo scambio di dati sulla distribuzione geografica degli artropodi vettori, i quali trasmettono agenti patogeni umani e animali.
L'Efsa e l'Ecdc uniscono le forze per combattere le malattie trasmesse dagli insetti vettori. E' la volontà espressa ieri dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) nella riunione inaugurale di Vectornet, un progetto quadriennale finalizzato allo sviluppo di una banca dati comune sui vettori delle malattie che colpiscono gli esseri umani e gli animali, che si baserà sui dati forniti da una rete di istituzioni ed enti di ricerca di tutta l'Ue.

Per VectorNet-  una rete europea per lo scambio di dati sulla distribuzione geografica degli artropodi vettori, che trasmettono agenti patogeni umani e animali- è stato lanciato un bando a gennaio di quest'anno. Ora, il progetto  fornirà dati sulla presenza, distribuzione e abbondanza dei vettori e delle malattie trasmesse da vettori, che l'Efsa e l'Ecdc utilizzeranno poi per le loro valutazioni del rischio.

I vettori sono organismi viventi - come zanzare, zecche, mosche e pulci - che trasmettono malattie da un animale infetto a un essere umano oppure a un altro animale. Molte delle malattie che essi trasmettono sono considerate malattie infettive emergenti: malattie che compaiono per la prima volta, o che possono essere esistite in passato ma sono in rapido aumento quanto a incidenza e distribuzione geografica.

I viaggi, il commercio internazionale, la movimentazione di animali, i cambiamenti climatici e le pratiche agricole moderne sono tra i fattori che permettono l'introduzione dei vettori e delle malattie che essi portano con sé dalle zone tropicali alle zone più temperate come l'Europa. La consulenza scientifica fornita dall'Efsa e dall'Ecdc riunisce competenze di medicina umana e veterinaria, e le loro valutazioni del rischio sono di ausilio alle istanze politiche dell'Ue nel combattere il rischio per i cittadini e gli animali connesso a queste malattie debilitanti.

Un video con interviste a Franck Berthe, capo dell'unità salute animale e vegetale dell'EFSA, e Hervé Zeller, responsabile del programma "malattie emergenti e malattie trasmesse da vettori" all'ECDC, presenta il lavoro che le due organizzazioni portano avanti assieme in questo campo.

Registrazione e trasferimento: tutte le regole



CANEEGATTOOR
Il Ministero della Salute ha diffuso le Linee Guida per la movimentazione e la registrazione di cani e gatti nell'anagrafe degli animali d'affezione. Procedure standardizzate quando cani e gatti vengono trasferiti permanentemente da una regione all'altra. Modello unico d'identificazione e registrazione.
 Le Linee guida sono state redatte in ottemperanza all'articolo 4 lettera b dell' Accordo 24 gennaio 2013tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione. Sono finalizzate a stabilire le procedure standardizzate relative alla movimentazione dei cani e dei gatti e alla loro registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione quando vengono trasferiti permanentemente da una regione all'altra. Tali procedure concernono i requisiti sanitari degli animali, quelli documentali e dei mezzi di trasporto nonché gli obblighi di comunicazione tra le diverse Autorità competenti.

Inoltre con le Linee Guida, il Ministero della Salute fornisce indicazioni per un modello unico di identificazione e registrazione del cane e del gatto.

1. Animali di proprietà
• Il proprietario/detentore di un animale d'affezione identificato con microchip e iscritto nell'anagrafe regionale, anche su base volontaria, qualora trasferisca la propria residenza in un'altra regione comunica la variazione entro 10 giorni, producendo il certificato di iscrizione, all'autorità competente del luogo di destinazione (Servizio veterinario ufficiale/Comune). La suddetta autorità provvede a registrare l'animale nella propria anagrafe regionale.
• Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà dell'animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca, oltre al certificato d'iscrizione dell'animale, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d'identità dello stesso rese ai sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000 n°445.
• Le regioni e le province autonome, nelle more dell'attivazione del web service che garantirà l'effettiva interoperabilità delle anagrafi, provvedono ad aggiornare l'anagrafe nazionale degli animali d'affezione inviando il record di tutti i dati inseriti almeno con cadenza mensile, così come stabilito al punto 1 lettera f) dell'Accordo 23/01/2013. La banca dati nazionale accetta l'ultimo aggiornamento sostituendo il dato dell'anagrafe d'origine alla quale mensilmente invia una comunicazione d'aggiornamento.

2. Animali randagi e animali d'affezione ospitati nei canili, nei rifugi o in altre strutture
• La movimentazione da una regione all'altra degli animali randagi prelevati dal territorio e degli animali d'affezione ospitati nei canili e nei rifugi, sia pubblici che privati, o in altre strutture di ricovero (ivi comprese le pensioni per animali) avviene nel rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato.
• I requisiti dell'Allegato si applicano anche nel caso di trasferimento di animali a scopo di adozione con temporaneo soggiorno presso siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione animali. È d'obbligo ricordare che gli animali d'affezione quando arrivano nelle strutture (canili/rifugi) e nei suddetti siti (luogo di prima destinazione) devono essere iscritti all'anagrafe regionale di destinazione.
• Entro i 10 giorni precedenti la movimentazione il responsabile/detentore degli animali nel luogo di partenza notifica al servizio veterinario di destinazione l'arrivo degli animali utilizzando il modello A che li accompagna durante il viaggio.
• Qualora il trasferimento fuori regione riguardi animali oggetto di sequestro giudiziario viene utilizzato il modello B.
• Per la movimentazione fra canili/rifugi è necessario il nullaosta rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL di destinazione che attesti l'idoneità e la disponibilità di posti nella struttura ricevente.

3. Indicazioni per il modello d'identificazione e registrazione del cane e del gatto
A seguito dell'applicazione del trasponder (microchip) e del contestuale inserimento dei dati nell'anagrafe degli animali d'affezione, il medico veterinario che ha effettuato le suddette operazioni rilascia un documento d'identificazione e registrazione che deve contenere almeno le seguenti informazioni:Microchip e data di inserimento, Dati segnaletici dell'animale, a. Specie b. Razza c. Data di nascita d. Taglia e. Sesso f. Mantello
g. Morsicatore, Dati anagrafici del proprietario a. Nome e cognome b. Codice fiscale c. Indirizzo di residenza e di domicilio se diverso Dati anagrafici del detentore: a. Nome e cognome b. Codice fiscale c. Indirizzo di residenza e di domicilio se diverso
Inoltre il suddetto documento può riportare informazioni non obbligatorie quali: a. Sterilizzazione b. Profilassi vaccinale c. Trattamento contro gli endo ed ectoparassiti.

ALLEGATO
Requisiti sanitari degli animali
Gli animali devono:
• essere identificati mediante microchip e iscritti all'anagrafe regionale;
• essere trattati contro i parassiti interni ed esterni;
• avere un'età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante);
• essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l'obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente);
• essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie
• essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate (se di età superiore ai sei mesi): i cani per leishmaniosi ed erlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti - i gatti per FiV/FeLV
Requisiti documentali
Gli animali devono essere accompagnati da un documento conforme al modello A, timbrato e firmato da un veterinario ufficiale, attestante:
• numero di microchip e data di iscrizione nell'anagrafe regionale;
• segnalamento completo (specie, razza, genere, data di nascita, mantello ecc.)
• le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari e le indagini diagnostiche effettuate;
• l'indicazione della struttura di origine e le generalità del responsabile della stessa;
• l'indicazione della struttura di destinazione e le generalità del responsabile della stessa;
• l'idoneità al trasporto e lo stato di buona salute sulla base della certificazione del medico veterinario responsabile della struttura di origine;
• l'avvenuta sterilizzazione/i motivi del differimento della stessa;
• le generalità del responsabile del trasporto e la targa del mezzo.
Il certificato può essere cumulativo in caso di animali provenienti e destinati alla medesima struttura.

Requisiti dei mezzi e modalità di trasporto

Il trasporto degli animali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti:
• Codice della strada e ss.mm.ii – in particolare comma 6 dell'articolo 169 che stabilisce "è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati".
• Regolamento (CE) n. 1/2005 in caso di trasporto con finalità economiche – in tale definizione rientra anche il trasporto effettuato, oltre che da ditte professionalmente riconosciute, anche da volontari e Associazioni protezionistiche, direttamente o tramite terzi, qualora vi sia un corrispettivo economico a qualsiasi titolo. Il trasporto deve sempre avvenire nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, del
benessere animale e della sicurezza, quindi indipendentemente dalle finalità economiche, in tutti i trasporti di animali devono essere rispettate le disposizioni generali del Regolamento n. 1/2005 al fine di evitare ogni condizione che possa esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze evitabili; in caso di lunghi viaggi devono essere previste soste per lo sgambamento, i bisogni fisiologici, la somministrazione di acqua e, eventualmente, alimenti. (@nmviOggi)

martedì 10 giugno 2014

PortiAMOli con noi: ecco il video per prevenire l'abbandono estivo

PortiAMOli con noi vuole condurre, come mai fatto prima, ad una consapevolezza nuova che parte dalle condizioni e dalle sensazioni di un animale abbandonato. 
Nell'ambito della campagna PortiAMOli con noi, la prima promossa e curata da Medici Veterinari insieme alle istituzioni milanesi- l'abbandono viene affrontato sotto il profilo scientifico, sociale ed economico. 

Lunedì 9 giugno alla ore 21.00 a Palazzo Isimbardi (Milano)  si terrà un incontro per tutti i cittadini, in cui Medici Veterinari, comportamentalisti e specialisti del settore, illustreranno i dati relativi all'abbandono, la condizione psicologica degli animali abbandonati, la situazione dei canili e dei gattili e molto altro ancora. Verrà spiegato, in modo scientifico fondat, cosa prova un animale quando viene allontanato forzatamente e improvvisamente dal proprio punto di riferimento.

La letteratura e gli studi veterinari- spiega una nota dell'Ordine dei Medici Veterinari di Milano-  confermano che "l'abbandono scatena nell'animale che ha perso il proprio punto di riferimento, una disperazione assimilabile a quella umana. E' una condizione talmente  stressante e traumatica da innescare comportamenti anomali che sfociano in veri e propri stati d'ansia di difficile gestione. Questi, che sono vere e proprie patologie comportamentali, rendono difficile il possibile successivo reinserimento in una nuova famiglia condannando l'animale, non solo a rinunciare alle abitudini familiari a cui fino a quel momento era abituato, ma anche a finire la propria vita in una struttura di accoglienza. Oggi più che mai è diventato fondamentale lavorare per prevenire e arginare un fenomeno traumatico per l'animale che si traduce necessariamente anche in un importante e gravoso impatto economico".

Guarda il video ' PortiAMOli con noi": abbandonarli è un reato penale e un delitto'.

In viaggio con Fido nella UE: ecco le regole




Cosa occorre per portare con sé in vacanza, nella UE, un animale da compagnia. E si può rientrare con alimenti? Chi si sposta all'interno della UE può portare con sé senza problemi un animale da compagnia, rispettando le regole che vengono utilmente riepilogate sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.  La sezione informativa- approntata in vista dell'aumento dei movimenti a scopo di viaggio- sintetizza gli adempimenti valevoli a livello generale nella UE, rinviando ad una pagina di dettaglio, con le norme vigenti, Paese per Paese, se il cane o il gatto hanno meno di 3 mesi d'età.Cani, gatti o furetti vanno vaccinati contro la rabbia; la vaccinazione va trascritta sul passaporto dell'animale da compagnia. L'animale da compagnia di chi si rechi in Irlanda, Finlandia, Malta o nel Regno Unito va sottoposto anche a un trattamento antiparassitario. Prima della partenza, controllare le prescrizioni del paese che si intende visitare.

Rientrare a casa con specialità alimentari del paese in cui si è stati in vacanza- È illegale rientrare nel proprio paese dalla maggior parte dei paesi non membri della UE portando con sé prodotti a base di carne o latticini indipendentemente dal fatto che siano destinati al consumo personale o a essere regalati ad altri. Chi torni dalle Isole Færoer, dalla Groenlandia o dall'Islanda può portare con sé fino a 10 chili di taluni prodotti di origine animale, latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali (anche per animali da compagnia) necessari per motivi sanitari. Per essere trasportati, tali prodotti devono essere contenuti in confezioni sigillate, non pesare più di due kg né richiedere refrigerazione prima di essere aperti.
È possibile portare con sé dalla Groenlandia determinati prodotti ittici e alcuni crostacei fino a un peso massimo di 20 chili. Le restrizioni di peso non si applicano alle isole Færøer e all'Islanda.
Per altri prodotti di origine animale (p.es. miele), esiste un limite di due kg.

Quanto sopra non si applica né al trasporto di prodotti di origine animale tra paesi all'interno della UE né a trasporti in provenienza da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

La UE può introdurre restrizioni se si manifestano malattie infettive in animali di paesi terzi. In caso di dubbio, è buona regola informarsi presso il servizio veterinario del punto di entrata nella UE (aeroporto, porto, valico stradale, ecc.). È importante rammentare che queste regole esistono per proteggere la salute di tutti e del patrimonio zootecnico UE da gravi patologie animali.

Paesi extra UE- Anche i cittadini UE che rientrano a casa con animali da compagnia originari di zone esterne alla UE devono possedere il relativo passaporto. A seconda della propria destinazione turistica, non è escluso che l'animale vada sottoposto ad altre analisi oltre alla vaccinazione antirabbica prima di andare in vacanza. Chi risieda in Andorra, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Città del Vaticano e abbia un passaporto sanitario per animali da compagnia, ha gli stessi diritti dei cittadini UE.